Si richiamano di seguito le principali disposizioni dell’Ordinanza Ministeriale n. 234 del 5
dicembre 2023.
INDIZIONE DELLE ELEZIONI
Le elezioni sono indette per il giorno 7 maggio 2024.
Nel caso in cui, per qualsiasi causa, la scuola dovesse essere chiusa o l’attività didattica sospesa nel giorno stabilito per le elezioni, la data dell’elezione si considera prorogata di diritto al giorno seguente non festivo. Lo stesso principio si applica alle scadenze e/o agli adempimenti che dovessero cadere in giorni di chiusura o sospensione delle attività didattiche.
Devono comunque essere evitati ritardi nell’espletamento di tutti gli adempimenti funzionali alle elezioni e alla successiva individuazione degli eletti.
In allegato l’Ordinanza e i moduli.
Per favorire l’esercizio del diritto di elettorato, le operazioni di voto dovranno svolgersi dalle ore 8:00 alle ore 17:00, con possibilità, nelle istituzioni scolastiche in cui si svolgono i percorsi di secondo livello di istruzione per gli adulti, di estendere ulteriormente tale orario.
DIRITTO DI ELETTORATO ATTIVO
L’elezione dei componenti del Consiglio è affidata a tutto il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, ferme restando le disposizioni previste dall’Ordinanza in argomento, finalizzate a garantire la partecipazione del personale in situazioni particolari quali distacco, aspettativa, trasferimento, collocamento fuori ruolo, esonero, assenza dal servizio.
Si precisa, anche al fine di una corretta redazione degli elenchi da consegnare alla Commissione elettorale di Istituto, che il personale esercita il diritto di voto nell’istituzione scolastica in cui presta servizio nel giorno delle votazioni.
DIRIGENTI SCOLASTICI E PERSONALE DEI CONVITTI E DEGLI EDUCANDATI
I dirigenti scolastici esercitano il diritto di voto presso le sedi delle istituzioni scolastiche che saranno individuate con immediatezza dagli Uffici Scolastici Regionali tenuto conto
dell’ampiezza del territorio ragionale, riducendo il più possibile il disagio per tale componente.
Alle commissioni elettorali dovranno essere comunicati i nominativi dei dirigenti scolastici aventi diritto di voto in ognuna delle sedi individuate, in modo da consentire a tali commissioni di procedere agli adempimenti previsti.
Resta fermo che, ai fini della presentazione delle liste dei candidati, la certificazione attestante la qualità di elettore viene rilasciata dalla commissione elettorale della scuola di servizio del dirigente scolastico candidato e presentatore sulla base degli elenchi formati secondo quanto previsto dall’Ordinanza.
Gli Uffici Scolastici Regionali individuano anche la scuola per l’esercizio del diritto di voto del personale educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dei convitti e educandati. Gli elenchi di detto personale devono essere comunicati da parte del convitto e/o educandato di appartenenza alla commissione elettorale di istituto della scuola individuata.
DIRITTO DI ELETTORATO PASSIVO
La componente elettiva del personale della scuola, al fine di assicurare un’adeguata
rappresentatività, è così ripartita:
− 12 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle istituzioni
scolastiche statali di ogni ordine e grado, eletti dal personale in servizio nelle predette
istituzioni: 1 rappresentante per la scuola dell’infanzia, 4 rappresentanti per la scuola
primaria, 4 rappresentanti per la scuola secondaria di primo grado, 3 rappresentanti per
la scuola secondaria di secondo grado;
− 2 rappresentanti dei dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali, eletti dal
corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni;
− 1 rappresentante del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche
statali, eletto dal corrispondente personale in servizio nelle già menzionate istituzioni;
− 3 rappresentanti complessivi del personale dirigente, docente e A.T.A., rispettivamente uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d’Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole;
ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA A TEMPO
DETERMINATO
Il personale docente e ATA non di ruolo ha diritto di elettorato, purché destinatario di contratto a tempo determinato fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni.
COMMISSIONI ELETTORALI E NUCLEI TERRITORIALI
Presso ciascuna istituzione scolastica il Dirigente scolastico provvede, entro il termine indicato nel cronoprogramma allegato, alla nomina dei cinque componenti della commissione elettorale di istituto, che deve risultare composta da: il dirigente scolastico, che ne è membro di diritto, due docenti e due unità di personale A.T.A. in servizio nell’istituzione scolastica. Le commissioni elettorali di istituto si insediano il giorno immediatamente successivo alla data di costituzione.
Presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale, il Direttore generale o il Dirigente preposto, entro il termine indicato nel cronoprogramma allegato, nomina i componenti del nucleo elettorale regionale, che deve risultare composto da tre membri, di cui uno con funzioni di coordinamento, scelti tra il personale dell’amministrazione periferica.
Presso ciascun ambito territoriale provinciale, entro il termine indicato nel cronoprogramma allegato, devono essere costituiti, dal Dirigente preposto, i nuclei elettorali provinciali, composti da tre membri, di cui uno con funzioni di coordinamento, scelti tra il personale dipendente dell’ambito territoriale.
Per l’elezione dei tre rappresentanti, rispettivamente, delle scuole di lingua tedesca, slovena e della Valle d’Aosta, sono costituiti distinti nuclei elettorali a livello provinciale/regionale. Essi sono composti per ogni livello da tre membri scelti tra il personale dipendente, di cui uno con funzioni di coordinamento.
La Commissione Elettorale Centrale, costituita presso la sede centrale del Ministero, è nominata dal Ministro ed è composta da cinque membri scelti tra il personale appartenente all’amministrazione centrale, anche in quiescenza.
QUANDO SI VOTA
Le operazioni di voto si svolgeranno il giorno 07 maggio 2024* dalle ore 8,00 alle ore 17,00.
* In caso di impossibilità di svolgere le elezioni il 7 maggio o nei giorni successivi a causa della chiusura delle scuole o della sospensione delle attività didattiche stabilite sia dai calendari regionali sia dalle scuole stesse, la data per lo svolgimento delle operazioni di voto è prorogata al primo giorno utile non festivo.
CHI PUÒ VOTARE
Può votare tutto il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche statali.
Il personale Docenti e ATA con contratto a tempo determinato può votare purché la nomina sia avvenuta entro il giorno antecedente le votazioni e la durata del contratto sia fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni.
CHI NON PUÒ VOTARE
Non può votare il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o sospeso cautelarmente in attesa di procedimento penale o disciplinare.
DOVE SI VOTA
- Il personale docente e ATA (anche se assente dal servizio per motivi sindacali o in aspettativa per motivi di famiglia, personali, di lavoro e di studio e per qualsiasi altro legittimo motivo) vota presso l’istituzione scolastica sede di servizio nel giorno delle
- I docenti con incarico di presidenza (anche se assenti dal servizio per motivi sindacali o in aspettativa per motivi di famiglia, personali, di lavoro e di studio e per qualsiasi altro legittimo motivo) votano presso l’istituzione scolastica in cui sono inseriti in organico in qualità di
- Il personale educativo e ATA dei convitti nazionali, degli educandati femminili e dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale (anche se assente dal servizio per motivi sindacali o in aspettativa per motivi di famiglia, personali, di lavoro e di studio e per qualsiasi altro legittimo motivo) vota presso la scuola primaria più vicina assieme al personale di tale grado di scuola (la sede presso cui tale personale esercita il diritto di voto è individuata dall’Ufficio scolastico regionale).
- I dirigenti scolastici (anche se assenti dal servizio per motivi sindacali o in aspettativa per motivi di famiglia, personali, di lavoro e di studio e per qualsiasi altro legittimo motivo) votano presso le istituzioni scolastiche individuate dagli Uffici scolastici regionali.
- Il personale comandato, collocato fuori ruolo vota presso la propria istituzione scolastica. Tale personale può presentare richiesta di votare presso altra istituzione scolastica entro tre giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi degli elettori aventi diritto al voto.
- Il personale fuori sede per servizio o residente in Comune diverso può votare anche in un seggio diverso da quello nei cui elenchi è inserito, dichiarando sotto la propria responsabilità di non votare in altra sede, fermo restando che il voto deve essere espresso per i candidati della componente di
COME SI VOTA
Si vota mediante una croce sul numero romano di individuazione della lista indicato nella scheda elettorale e mediante l’indicazione del cognome* del candidato (Nel caso di omonimie nella stessa lista è necessario indicare anche il nome e della data di nascita del candidato o il numero arabo assegnato al candidato nella rispettiva lista secondo gli elenchi pubblicati nel seggio)
Si può votare solo per i candidati che appartengono alla propria componente.
Il personale docente esprime il voto separatamente per ciascun grado di scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado).
Il personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili e dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale vota per la componente docente della scuola primaria.
I docenti con incarico di presidenza esercitano l’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti del personale docente del cui ruolo fanno parte.
NOTA BENE: il personale dirigente, docente ed A.T.A. in servizio nelle scuole di lingua tedesca, delle scuole di lingua slovena e delle scuole della Valle d’Aosta vota senza alcuna distinzione tra le varie componenti.
QUANTE PREFERENZE SI POSSONO ESPRIMERE
Il numero di preferenze è corrispondente al numero di rappresentanti eleggibili per ciascuna componente. Nel dettaglio:
- 1 preferenza per la componente personale docente scuola infanzia;
- 4 preferenze per la componente personale docente scuola primaria;
- 4 preferenze per la componente personale docente scuola primo grado;
- 3 preferenze per la componente personale docente scuola secondo grado;
- 2 preferenze per la componente personale dirigente scolastico;
- 1 preferenza per la componente personale ATA.
PRESENTAZIONE DELLE LISTE
Le liste possono essere presentate da uno dei firmatari alla Commissione Elettorale Centrale, esclusivamente tramite Posta elettronica certificata all’indirizzo
elezionicspi@postacert.istruzione.it, entro le ore 14:00 del trentaduesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (5 aprile 2024).
OPERAZIONI DI SCRUTINIO
Le operazioni di scrutinio devono avere inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.
In via del tutto eccezionale, solo qualora si riscontri un numero delle schede da scrutinare notevole e/o si verifichino fatti che rappresentano un grave impedimento alla conclusione delle operazioni nello stesso giorno, il presidente del seggio può sospendere i lavori con adeguata e puntuale motivazione correlata ai dati numerici e ai fatti occorsi.
In tal caso, le operazioni dovranno essere riprese il mattino successivo, conservando le schede da scrutinare nelle urne sigillate e quelle già scrutinate in un plico sigillato, insieme al verbale, agli elenchi degli elettori e a tutto il materiale elettorale utilizzato.
PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, la Commissione elettorale centrale procede, entro i termini indicati dall’Ordinanza, alla proclamazione degli eletti. La relativa comunicazione sarà immediatamente pubblicata sulla home page del sito istituzionale del Ministero e nella pagina dedicata al Consiglio.
I nuclei elettorali regionali riceveranno via PEC, recante in oggetto “Elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione – Proclamazione degli eletti”, copia dell’elenco dei candidati proclamati eletti, per il successivo inoltro ai nuclei elettorali provinciali e alle commissioni elettorali d’istituto, perché si proceda all’affissione ai rispettivi albi e/o pubblicazione sui relativi siti istituzionali.
MODELLI
Nelle operazioni elettorali devono essere utilizzati in via esclusiva i format allegati
all’Ordinanza in argomento.
CRONOPROGRAMMA DEGLI ADEMPIMENTI
La tempistica a cui attenersi per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’elezione del CSPI è descritta nell’allegato cronoprogramma e nell’Ordinanza.
Allegati
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